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O. 07/05/2004 n. 3354
Art. 4.
1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.
2. Sono differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.
3. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1 gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari delegati -presidenti delle regioni Molise, Puglia e siciliana che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: «a qualunque titolo previste» sono sostituite con le parole: «allo stesso titolo previste».
2. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati altresì ai conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte dei proprietari, nonchè ai titolari di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari».
3. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì ammissibili a contributo, fino ad un massimo del 90% della spesa documentata dal danneggiato, entro l'importo di euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro 250.000,00 per ciascuna unità immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali oneri di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma dell'immobile acquistato, le spese per il trasferimento e per il deposito temporaneo dei beni mobili dall'unità immobiliare da delocalizzare ».
4. All'art. 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «di euro 15.000» sono aggiunte le parole: «per singolo bene danneggiato» e le parole: «non inferiore a euro 5.000,00» sono sostituite con le parole: «non superiore ad euro 1.000,00».
5. All'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «8. Sono ammissibili a contributo, nel caso di beni danneggiati di cui al comma 1, lettera a), b) e c), e nelle medesime percentuali afferenti a ciascuna tipologia di danneggiamento, anche le spese tecniche, nonchè le spese relative all'onorario professionale del notaio, in caso di acquisto. Sono ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonchè per l'emungimento delle acque».
6. All'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «attinenti le imprese industriali» è aggiunta la parola: «commerciali».
7. All'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: O.P.C.M. 7-05-2004 N. 3354 – Disposizioni urgenti di protezione civile. «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti ivi previsti, per lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in genere; il ripristino, mediante riparazione, delle attrezzature, macchinari o automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle scorte, delle materie prime, nonchè dei prodotti agricoli immagazzinati; le spese sostenute dalle imprese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonchè per l'emungimento delle acque».
8. All'art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili, nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n. 3309 del 2003 secondo le modalità che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti».
Art. 6.
1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2189/FPC del 23 dicembre 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Antillo in provincia di Messina, è riaccreditata al medesimo comune la somma di euro 14.517,08. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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